Riso e pasta: obbligo di indicare origine in etichetta

(Fonte: Finlogic, Labeling and Barcode Solutions)

Sono ormai pienamente in vigore i decreti (firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda nella passata legislatura) che prevedono l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta. Nel solco di quanto già avvenuto per latte e derivati, la sperimentazione è prevista per due anni.
L’obbligo di indicare espressamente sulle confezioni di pasta e riso il luogo di coltivazione ha un duplice intento: puntare alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta ai cittadini e proteggere il Made in Italy, così da valorizzare e tutelare il lavoro dei produttori nazionali.
L’iniziativa italiana nel nome della trasparenza sta coinvolgendo tutta la filiera anche in Europa: dopo 4 anni la Commissione UE ha infatti presentato una prima bozza di regolamento attuativo della norma sull’etichettatura. Un passo avanti che va migliorato, a partire dall’indicazione obbligatoria e non facoltativa dell’origine delle materie prime.
Come cambiano le etichette
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Grano/pasta. Il decreto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano (nome del Paese nel quale il grano viene coltivato);
b) Paese di molitura (nome del Paese in cui il grano viene macinato).
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Riso. Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso debbano essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Inglese